AUSILI E CONTESTO LAVORATIVO

Anche nel contesto lavorativo vale il principio che l’autonomia personale nelle attività quotidiane e nelle relazioni è un prerequisito per poter svolgere un’attività lavorativa gratificante e produttiva.  Anzi, in gran parte dei casi non c’è bisogno di altri interventi, e valgono tutte le considerazioni già fatte nell’articolo del contesto scolastico su accessibilità, mobilità, postura, comfort, accesso informatico, produzione scritta e comunicazione interpersonale.

L’accomodamento ragionevole

In certi casi, tuttavia, soprattutto in ambienti di fabbrica, sussitono ostacoli imposti non dalla disabilità della persona ma dal fatto che la postazione di lavoro e il flusso della produzione sono stati progettati in modo standardizzato, solo per lavoratori “normodotati”, senza possibilità di configurazioni individualizzate nè di interfacciamento con tecnologie assistive: ad esempio, un banco di lavoro posto ad altezza inaccessibile a chi può lavorare solo in posizione seduta, o un sistema informatico aziendale non compatibile con lettori o ingranditori di schermo per persone cieche o ipovedenti.

Si impone in questi casi la necessità di lavorare assieme al datore di lavoro (ai suoi tecnici, ai suoi addetti alla sicurezza, al medico del lavoro) per trovare soluzioni adeguate che mettano il lavoratore in grado di lavorare produttivamente in sicurezza su un piano di parità con gli altri lavoratori addetti allo stesso ruolo, e nel contempo non impongano all’azienda interventi irragionevoli che potrebbero mettere in crisi l’intero processo produttivo.

E’ questo il concetto di accomodamento ragionevole (“reasonable accomodation”, introdotto nei primi anni Novanta negli Stati Uniti con l’American with Disability Act (ADA) e oggi acquisito in molte legislazioni, compresa quella italiana per effetto della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.

L’accessibilità degli spazi aziendali e l’accompagnamento ragionevole della postazione di lavoro sono oggi una chiara responsabilità del datore di lavoro, per effetto della normativa della sicurezza negli ambienti di lavoro (il datore deve mettere ogni lavoratore in grado di svolgere produttivamente e in sicurezza il proprio compito) e della stessa Convenzione ONU (che bandisce come discriminatoria l’esclusione di lavoratori disabili a causa della sola inadeguatezza fisica del luogo di lavoro).

Consulenza al datore di lavoro

L’intervento di accomodamento ragionevole può dover includere, oltre alla ristrutturazione fisica della postazione di lavoro, anche la modifica di schemi e orari di lavoro (ad es. in caso di iperaffaticabilità o necessità di cure mediche), l’adozione di nuove tecnologie industriali, l’organizzazione di momenti di assistenza personale, l’attivazione di forme di flessibiltà (es. lavorare in certi giorni a domicilio), la formazione dei tecnici dell’azienda e dei compagni di lavoro a comprendere i motivi dell’accomodamento e ad accogliere eventuali modifiche al flusso di lavoro che abbiano ripercussioni su tutto il gruppo.

Tutto questo si configura come una consulenza al datore di lavoro, o al referente da questi indicato. E’ un lavoro di team tra operatori della riabilitazione, esperti di ausili e tecnici dell’azienda, che a grandi linee potrebbe articolarsi come segue:

– analisi della richiesta e accordi con l’azienda;

– sopralluogo dell’azienda;

– analisi funzionale (problematiche del lavoratore in relazione all’autonomia e ai compiti lavorativi);

– valutazione degli ausili;

– riprogettazione del posto di lavoro;

– fornitura degli ausili e realizzazione dell’accomodamento ragionevole;

– eventuale intervento formativo sul personale.